Distanze fra edifici: la finestra è decisiva
Bisogna rispettare la distanza minima di dieci metri fra gli edifici soltanto se almeno una delle due pareti che si contrappongono ha una finestra. Così va interpretato l’articolo 9 del decreto interministeriale 1444/68, che disciplina la densità edilizia. A farne le spese, in questo caso, è il proprietario dell’abitazione che non riesce, almeno su questi presupposti, a bloccare l’apertura del chiosco bar davanti a casa. È quanto emerge dalla sentenza 109/17, pubblicata dalla prima sezione del Tar Abruzzo e riportata dal quotidiano Italia Oggi. Secondo la sentenza, infatti, sbaglia il vicino che tenta di far annullare l’autorizzazione unica concessa al chiosco, nel parco limitrofo alla casa, invocando il dm che disciplina gli spazi fra gli insediamenti. Il dato testuale della disposizione si riferisce alla distanza minima assoluta «tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti». È allora bocciata la tesi secondo cui la distanza minima dal confine dovrebbe essere calcolata con riferimento al limite esterno della pedana. L’osservanza della norma va invece verificata rispetto alla parete del chiosco, che infatti è lontana più di dieci metri dall’abitazione, come emerge dalla stessa relazione tecnica di parte depositata dal proprietario dell’appartamento. Il quale, tuttavia, riesce comunque a far annullare il provvedimento del Comune perché la platea di fondazione del chiosco all’interno dell’area verde è realizzata in cemento armato (ossia ha i caratteri della stabilità e della durevolezza nel tempo e risulta incompatibile con la natura amovibile della struttura).
PROBLEMI DI CONDOMINIO? L’ARPE LI RISOLVE CON SOLI 8 EURO AL MESE. CONSULENZE TECNICHE-LEGALI-FISCALI GRATUITE PER TUTTO L’ANNO